La Legge 127/2017 prevede l’obbligo di pubblicità “delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni” se di ammontare complessivo superiore a 10.000 Euro.

Nello specifico, i soggetti tenuti al deposito del bilancio in forma ordinaria presso il registro imprese, che redigono la nota integrativa (srl, spa), adempiono a tale obbligo indicando tali contributi nell’apposita sezione della stessa.

Tutti gli altri soggetti (ad esempio snc, sas, ditte individuali, ecc.), devono provvedere a pubblicizzare tali dati  “su propri siti internet (o pagina facebook), secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”.

L’inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

L’applicazione delle sanzioni sopracitate nel corso degli anni è stata più volte prorogata ma da luglio 2022 le stesse sono divenute applicabili in caso di verifica.

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