Si ricorda che la marca da bollo da applicare sulle fatture elettroniche (nel caso non espongano iva ad esempio perchè esenti art. 10 o non imponibili 8/c), va pagata trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre ed accedendo alla apposita procedura dell’Agenzia delle Entrate.

Il prossimo 20.01.2020 scadrà il pagamento dell’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre 2019 e per l’assolvimento della stessa è possibile cliccare su seguente link:

GUIDA PAGAMENTO BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Dal 2020, per chi non supera il limite annuo di Euro 1.000 di imposta di bollo dovuta, il pagamento potrà essere assolto con periodicità semestrale da effettuarsi entro il 16.06 e il 16.12 di ciascun anno. Dal tenore della norma non è chiara la decorrenza effettiva dell’agevolazione ma è evidente che  l’ultimo trimestre 2019 vada corrisposto comunque entro il 20.01.2020 come sopra indicato.

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