Si ricorda che per l’acquisto di beni strumentali nuovi è operativo il credito d’imposta del 10% sul valore dell’acquisto a condizione che sulla fattura stessa venga richiesto al fornitore di apporre la dicitura

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051-1063, Legge 178 del 30.12.2020”

Per gli acquisti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020 che godevano del credito d’imposta ridotto del 6% la dicitura da far apporre era la seguente:

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”

L’Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli 438 e 439 del 05.10.2020 ha chiarito che la mancata indicazione da parte del fornitore della dicitura, NON FA DECADERE I BENEFICI ma il contribuente deve stampare copia della fattura ed apporre egli stesso con scritta indelebile le diciture di cui sopra, conservandola per eventuali controlli futuri.

Per i beni acquistati nel periodo compreso tra il 16.11.2020 e il 31.12.2020, in cui coesistevano entrambe le normative, normalmente sarà conveniente optare per l’utilizzo della Legge 178/2020 tranne in alcuni casi specifici da verificare di volta in volta con il proprio consulente.

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