La Legge di Bilancio 2023 e il “Decreto Bollette” hanno prorogato per il primo e secondo trimestre 2023, con alcune modifiche, i crediti d’imposta spettanti alle imprese per i consumi di energia/gas.

AGGIORNAMENTO: SI EVIDENZIA CHE CON “DECRETO PROROGHE FISCALI” IL TERMINE PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CON F24 E’ STATO ANTICIPATO AL 16/11/2023

Si riepilogano di seguito i tratti salienti di detti crediti d’imposta:

I TRIMESTRE 2023 (UTILIZZO IN COMPENSAZIONE SU F24 ENTRO IL 31/12/2023 16/11/2023):

  • Credito d’imposta consumi di energia per le imprese NON ENERGIVORE in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (ossia contatori aventi potenza impegnata pari o superiore a 4 kW), sempre che il prezzo medio abbia subìto nel quarto trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (CODICE TRIBUTO 7011);
  • Credito d’imposta consumi di energia per le imprese ENERGIVORE del 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, i cui costi medi (per kWh), calcolati sulla base del quarto trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), hanno subìto un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Si precisa che, per fruire del credito d’imposta in commento, le imprese “energivore” devono risultare regolarmente inserite nell’elenco relativo all’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (CODICE TRIBUTO 7010);
  • Credito d’imposta consumi di gas per le imprese NON GASIVORE pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME abbia subìto, nel quarto trimestre 2022, un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019 (CODICE TRIBUTO 7013);
  • Credito d’imposta consumi di gas per le imprese GASIVORE pari al 45 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo di quest’ultimo, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto nel quarto trimestre 2022 un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo periodo del 2019. Si precisa che accedono al beneficio fiscale in esame le imprese cosiddette “gasivore” «di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2022 (CODICE TRIBUTO 7012);

II TRIMESTRE 2023 (UTILIZZO IN COMPENSAZIONE SU F24 ENTRO IL 31/12/2023 16/11/2023):

  • Credito d’imposta consumi di energia per le imprese NON ENERGIVORE, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, pari al 10 per cento, per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (CODICE TRIBUTO 7016);
  • Credito d’imposta consumi di energia per le imprese ENERGIVORE, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023 (CODICE TRIBUTO 7015);
  • Credito d’imposta consumi di gas per le imprese NON GASIVORE pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MIGAS pubblicati dal GME, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (CODICE TRIBUTO 7018);
  • Credito d’imposta consumi di gas per le imprese GASIVORE pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (CODICE TRIBUTO 7017);

Maggiori e più specifiche informazioni, anche in relazione a casi particolari, sono reperibili dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E del 02/08/2023.

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