Il Decreto Legge 8 giugno 2021, n.79 ha introdotto l’Assegno temporaneo per i figli minori a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021.

L’Assegno temporaneo spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli Assegni al Nucleo Familiare (ANF).

L’Assegno temporaneo introdotto può quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.

 

REQUISITI

Con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno il richiedente l’Assegno deve:
• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
• essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
• essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
• essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Con riferimento ai requisiti economici il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro.

DOMANDA

La domanda di Assegno temporaneo va presentata a partire dal 1° luglio 2021,entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica nel portale INPS ovvero presso un Patronato.
Le richieste presentate entro il 30 settembre danno diritto alle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Le domande presentate dal 1° ottobre, invece, daranno diritto all’Assegno a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata.

 

TABELLA INPS IMPORTA ASSEGNO TEMPORANEO NUCLEO FAMILIARE

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