La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un beneficio per chi acquista beni strumentali nuovi, riconoscendone ai fini fiscali un maggior valore pari al 40%  rispetto al prezzo di acquisto.

In estrema sintesi, se ad esempio viene acquistato un bene al prezzo di Euro 10.000, ai fini fiscali tale acquisto vale 14.000 Euro, andando così ad incrementare il valore fiscale degli ammortamenti o dei canoni di leasing.

Per le società soggette ad Ires (srl e spa non in trasparenza fiscale), questo si traduce in un risparmio di imposte aggiuntivo pari al 11% del valore del bene. Per imprese e professionisti soggetti ad Irpef il risparmio in percentuale dipende dal reddito dichiarato in quanto le percentuali si applicano a scaglioni.

L’agevolazione ha effetto anche sui contributi previdenziali eventualmente corrisposti dai titolari dell’azienda o dai soci lavoratori (iscritti alle gestioni artigiani, commercianti, gestione separata o singole casse professionali).

Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016, sia per imprese che per lavoratori autonomi.

I beni strumentali devono essere nuovi e sono esclusi i terreni, fabbricati, costruzioni e comunque i beni che hanno un coefficiente fiscale di ammortamento inferiore al 6,5%.

I beni possono essere acquisiti sia in proprietà (anche tramite finanziamento) che in leasing, mentre restano esclusi dal beneficio i beni utilizzati a noleggio.

Considerato che l’agevolazione termina il 31/12/2016, è necessario porre attenzione a tale data e verificare attentamente gli acquisti effettuati a ridosso della scadenza, ricordando che per gli acquisti in proprietà vale normalmente la regola della data di consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, la data di effetto del passaggio di proprietà.

In caso di leasing si deve porre attenzione all’eventuale data del collaudo spesso contenuta nel contratto di leasing in quanto la stessa diviene rilevante per verificare il rispetto del termine del 31/12/2016 per ottenere l’agevolazione.

Il  riconoscimento del maggior valore fiscale del 40% rispetto al prezzo realmente pagato non ha valenza per il calcolo delle plusvalenze o minusvalenze da cessione.

L’agevolazione si applica anche all’acquisto di autocarri e autovetture a deducibilità limitata. Per le autovetture viene anche innalzata la soglia massima fiscalmente rilevante, passando da Euro 18.076 a Euro 25.306 per la generalità delle aziende e da Euro 25.823 a 36.152 per gli agenti di commercio, sui quali applicare poi i limiti di deducibilità rispettivamente del 20% e del 80%.

Dalle ultime esternazioni del Governo sembra che sia intenzione dello stesso prorogare l’agevolazione anche al 2017 ma si dovrà attendere la Legge di Stabilità di fine anno per conoscere i termini di questa eventuale proroga e le modifiche eventualmente apportate rispetto all’attuale agevolazione.

Si ricorda che ad oggi sono esauriti i fondi per l’ulteriore agevolazione cosiddetta “Sabatini”, per cui, a meno di un rifinanziamento della stessa, non è più possibile presentare richiesta anche per tale contributo.

Dott. Flavio Frezza

Studio Professionale Cpr – Frezza, Brentarolli, Tezza

Commercialisti e Consulenti del Lavoro

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