L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 28/07/17 n. 104, ha chiarito che le violazioni in merito all’invio delle comunicazioni liquidazioni iva e dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex spesometro), sono ravvedibili tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Per lo spesometro si applica una sanzione ordinaria pari a 2 euro per ogni fattura non indicata con un massimo di 1.000 Euro per ogni trimestre, mentre per la comunicazione delle liquidazioni iva la sanzione va da un minimo di 500 Euro ad un massimo di 2.000 Euro.

Tramite il ravvedimento operoso è possibile sanare le sanzioni sopra citate con una notevole riduzione delle stesse.

TESTO RISOLUZIONE 104 DEL 28/07/2017

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