La Legge di stabilità ripropone la possibilità di rivalutare i beni d’impresa ad eccezione di quelli al cui scambio è diretta l’attività dell’azienda (beni merce).

Possono procedere alla rivalutazione tutti i soggetti che producono redditi d’impresa, ossia società di capitali (spa,srl), società di persone (snc,sas) e le ditte individuali anche se in contabilità semplificata.

La rivalutazione deve essere operata per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea risultanti dal bilancio 2012 (per i soggetti con anno d’imposta coincidente con l’anno solare) e va operata contabilmente sul bilancio 2013.

Sugli importi rivalutati si applica un’imposta sostitutiva del 16% (12% per i beni non ammortizzabili quali i terreni).

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini dell’ammortamento ai fini fiscali solo dal 2016 mentre, ai fini delle eventuali plusvalenze in caso di cessione, l’effetto fiscale si concretizzerà solo dal 2017.

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