L’art. 110 del Decreto di Agosto (DL 104/2020) prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (no beni merce) e le partecipazioni da queste possedute.

La rivalutazione va operata nel bilancio 2020.

La rivalutazione può essere solo civilistica (e quindi non comporta alcun pagamento di imposte) oppure può avere valenza anche fiscale ai fini irpef/ires ed irap con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

Se si volesse procedere anche all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione si dovrà corrispondere un ulteriore 10% a titolo di imposta.

Le imposte del 3 e del 10% possono essere versate in tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine di versamento delle imposte dovute per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2020.

Il maggior valore attribuito con il pagamento del 3% viene riconosciuto ai fni dell’ammortamento già dal 2021 e ai fini di una eventuale cessione dal 2024.

Una interessante novità rispetto alle precedenti rivalutazioni, oltre all’imposta sostitutiva particolarmente bassa, è rappresentata anche dal fatto che è possibile rivalutare singoli cespiti e non intere categorie di cespiti.

RIF: DL 104/2020

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