La Legge di Stabilità prevede per le società di capitali, enti commerciali e trust residenti, che non redigono i bilanci secondo gli standard internazionali, la possiblità di rivalutare i beni e le partecipazioni presenti in stato patrimoniale al 31/12/2015 (sono sempre esclusi gli immobili “merce”).
La rivalutazione dei beni d’impresa deve avvenire nel bilancio successivo al 31/12/2015, quindi tipicamente in quello al 31/12/2016, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Ai fini fiscali il maggior valore si considera riconosciuto solo a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione viene eseguita (quindi tipicamente dal 2019).
Per la rivalutazione dei beni d’impresa si versa un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.
Per i soli beni immobili la rilevanza fiscale ha effetto dal periodo d’imposta in corso al 01/12/2018.
Se i beni rivalutati vengono ceduti prima del quarto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (tipicamente entro il 2020), la stessa ai fini della minus/plusvalenza fiscale non avrà effetto.
Le imposte sostitutive si verseranno entro lo stesso termine del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui la rivalutazione è effettuata (solitamente con il saldo imposte 2016).
La riserva di rivalutazione che ne emergerà potrà essere affrancata con il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
