Con sentenza del Tribunale di Milano n. 6782 depositata il 15/06/2016, il giudice ha confermato la piena applicabilità delle nuove disposizioni introdotte con la Legge di Stabilità in merito ai contratti di locazione non registrati o registrati in ritardo.

I magistrati infatti hanno confermato l’applicabilità della nuova formulazione della norma che prevede la nullità dei contratti di locazione stipulati dal 01/01/2016 non registrati o registrati in ritardo a cura del locatore entro 30 giorni presso l’Agenzia delle Entrate.

La conseguenza pratica è che il conduttore ha la conseguente possibilità di far accertare dal giudice l’esistenza del contratto e chiedere di determinare il canone dovuto nella misura non superiore al valore minimo previsto per i contratti concordati, con conseguente restituzione delle somme corrisposte in eccedenza.

La norma prevede inoltre che nei 60 giorni successivi alla registrazione se ne dia comunicazione al conduttore e, se esistente, anche all’amministratore di condominio.

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