Il Decreto “Sostegni bis” ha apportato una importante modifica all’art. 26 del Dpr 633/72 (Iva) in merito alle note di variazione per il recupero dell’iva nel caso di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.).

In particolare viene anticipato il momento dal quale è possibile emettere la nota di accredito per recuperare l’iva su fatture emesse a tali soggetti. La nota di variazione potrà essere emessa già dal momento di apertura della procedura concorsuale o dall’inizio delle altre forme di gestione della crisi d’impresa, senza dover attendere che la stessa si concluda (nella pratica anticipando anche di anni il recupero dell’iva non riscossa).

La novità si applica alle procedure concorsuali avviate dopo il 26.05.2021.

Sulle note di variazione così emesse si dovrà riportare la seguente dicitura:

” Accredito Iva per avvio procedura fallimentare (o altra procedura) (rif. Nostre fatture nn._____________________ del______________) – il presente documento è emesso ai sensi dell’art.26, comma 3-bis, D.P.R. 633/1972, al solo fine di recuperare l’imposta sul valore aggiunto e non comporta alcuna rinuncia al credito rimasto insoddisfatto”.

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