Dal 01.01.2019 cambiano i requisiti per accedere al regime forfettario per le partite iva individuali.

Tale regime prevede il calcolo del reddito forfettariamente in base a percentuali sul fatturato senza aver riguardo ai costi effettivamente sostenuti.

Dal 01.01.2019, per accedere a tale regime, non devono essere stati conseguiti nell’anno precedente ricavi superiori ad Euro 65.000 e non si devono detenere partecipazioni in società di persone (snc,sas), associazioni o imprese familiari, o in srl o associazioni in partecipazioni nelle quali si abbia il controllo e dove le stesse esercitino la medesima attività della partita iva individuale in regime forfettario. Il regime non è applicabile anche nel caso in cui venga svolta l’attività in modo prevalente nei confronti del proprio datore di lavoro e di colui che lo è stato nei due precedenti periodi d’imposta.

Sono stati eliminati i precedenti motivi di esclusione dal regime forfettario derivanti dall’impiego di lavoratori dipendenti, dal superamento del valore di Euro 20.000 di beni strumentali e la percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 Euro.

L’imposta sostitutiva dell’Irpef sul reddito forfettariamente determinato è pari al 15% (5% per i primi cinque anni se si iniziano attività non precedentemente svolte).

Il regime prevede la non applicazione dell’Iva sulle fatture emesse (e di conseguenza l’indetraibilità su quelle di acquisto) con l’indicazione sulle stesse della dicitura “non soggetta ad Iva Legge 190/2014”.

I soggetti in regime forfettario non sono soggetti all’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico.

(Rif. Legge 145/2018 – Legge di Bilancio)

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