Già a decorrere dall’esercizio 2018, è prevista la possibilità di riporto delle perdite d’impresa dei soggetti irpef (sia contabilità semplificata che ordinaria) senza limiti di tempo e nella misura massima dell’80% dei redditi conseguiti negli esercizi successivi.

La novità si applica solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi.

Sempre in merito al riporto delle perdite, viene introdotta una specifica disciplina transitoria per i contribuenti in contabilità semplificata che dal 2017 non devono iscrivere più in bilancio alcuni importanti componenti per competenza quali le rimanenze finali e che pertanto potrebbero generare perdite “anomale” per effetto di tale nuova impostazione contabile.

Per tali soggetti in contabilità semplificata è prevista una disciplina transitoria secondo la quale le eventuali perdite del 2017 non compensate con altri redditi possono essere compensate con i redditi d’impresa nei periodi d’imposta successivi con le seguenti modalità:

  • nei periodi d’imposta 2018 e 2019 nella misura massima del 40% del reddito d’impresa;
  • nel periodo d’imposta 2020 nella misura massima del 60% del reddito d’impresa.

Le perdite che si generano nel periodo d’imposta 2018 possono essere scomputate nel periodo 2019 nella misura massima del 40% e nel 2020 nella misura massima del 60%.

Le perdite del periodo d’imposta 2019 potranno essere scomputate nella misura massima del 60% nel periodo d’imposta 2020.

(Rif. Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019)

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