E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge contenente misure economiche in risposta all’epidemia da Coronavirus – Covid19.

Al seguente link è possibile scaricare il testo completo del decreto:

DECRETO 16.03.2020 COVID 19

Si evidenzia che è cambiato anche il modulo per autocertificare la necessità di spostamenti, modulo reperibile al sottostante link:

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI VER 17.03.2020

Di seguito vengono riassunte le principali misure che interessano le imprese:

PARTE AZIENDALE:

PROROGA VERSAMENTO IMPOSTE:

MINI-PROROGA VERSAMENTI F24 PER TUTTI:

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (F24), in scadenza il 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020 per tutti i contribuenti.

PROROGA VERSAMENTI F24 PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICAVI 2019 SINO A 2.000.000 DI EURO:

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte e all’addizionale regionale e comunale,   all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

PROROGA F24 PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI SENZA LIMITI DI FATTURATO:

Per i seguenti contribuenti: Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, trasporto merci, aziende termali eccetera,

sono prorogati al 31.05.2020 i versamenti che scadrebbero dal 2 marzo al 30 aprile 2020 delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. Sono prorogati sempre al 31.05.2020 i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020.

Al 31.05.2020 tali contribuenti potranno optare per rateizzare in cinque rate mensili i versamenti prorogati.

PROROGA VERSAMENTI CARTELLE ESATTORIALI (EX EQUITALIA) E ALTRI ACCERTAMENTI ESECUTIVI:

Sono prorogati al 30.06.2020 in unica soluzione i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione (ad esempio dall’Agenzia delle Entrate Riscossione – ex Equitalia), ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

 

PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI (ESCLUSI I VERSAMENTI):

Sono prorogati al 30.06.2020 gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Sono esclusi dalla proroga gli invii delle Comunicazioni Uniche (CU). Ad esempio è prorogata al 30.06.2020 la presentazione della dichiarazione iva e la comunicazione delle liquidazioni iva del I trimestre 2020.

 

PROROGA PER LE IMPRESE DI MUTUI, FINANZIAMENTI E UTILIZZO FONDI DI GARANZIA STATALI:

Per le le micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’epidemia di COVID-19 è prevista, previa richiesta al proprio istituto di credito, la sospensione sino al 30.09.2020 del pagamento di rate di mutui, finanziamenti e leasing. Non possono essere revocate fino al 30.09.2020 anche le aperture di credito a revoca per anticipo crediti (anticipo fatture) e i prestiti non rateali.

Vengono ampliati i fondi statali di garanzia per le Pmi che controgarantiscono le banche per eventuali richieste di finanziamenti alle imprese.

Per avere maggiori chiarimenti sulla fruizione dei benefici di cui sopra e per comprendere le modalità operative è necessario rivolgersi direttamente alla propria banca.

CREDITO D’IMPOSTA AFFITTI NEGOZI E BOTTEGHE:

Agli imprenditori che pagano canoni di locazioni per immobili classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe), spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone di marzo 2020. Per le modalità operative di fruizione del credito si dovranno attendere chiarimenti ministeriali.

 

PROROGA TERMINE APPROVAZIONE BILANCI 2019 SRL-SPA

Il Decreto interviene sui termini previsti da codice civile per l’approvazione dei bilanci di Srl e Spa. Il termine ordinario di approvazione dei bilanci 2019 passa da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, portandolo quindi al 28.06.2020.

Si prevede inoltre che le assemblee, al di là delle previsioni statutarie, possano essere svolte anche con sistemi di telecomunicazione. Sarà comunque necessario che gli strumenti utilizzati permettano l’identificazione dei partecipanti.

 

PROROGA DICHIARAZIONE RIFIUTI PRODOTTI DA IMPRESE:

la scadenza del MUD è prorogata al 30.06.2020.

 

PARTE LAVORO:

AMMORTIZZATORI SOCIALI

CIGO e assegno ordinario

E’ prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.

I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

I datori di lavoro sono dispensati dall’obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica e di osservare gli ordinari termini procedimentali.

Infine, viene previsto l’esonero dal versamento del contributo addizionale. Il trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità.

 

Cassa integrazione in deroga

È prevista una forma di tutela residuale ai datori di lavoro del settore privato, compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Le Regioni e Province autonome, possono riconoscere – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Il trattamento decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione e versati dall’Istituto con la modalità di pagamento diretto.

Si ricorda che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato le ferie residue dell’anno precedente

ASSENZE DAL LAVORO

Congedo e indennità

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, possono fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità rispettivamente pari al 50 per cento della retribuzione e di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In alternativa, è possibile optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia.

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

 

Malattia

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, viene equiparato, per i lavoratori del settore privato, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato.

Indennità

È riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro in favore:

  • dei liberi professionisti titolari di partita IVAattiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la NASpI;
  • degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

Le indennità, non cumulabili tra di loro, vengono erogate dall’INPS, previa domanda e non concorrono alla formazione del reddito.

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