La Legge di Bilancio 2024 prevede in via eccezionale la possibilità di adeguare le rimanenze iniziali di magazzino al 01.01.2023 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) che non adottano i principi contabili internazionali.

L’adeguamento può consistere in una diminuzione o in un aumento delle rimanenze iniziali rispetto a quanto dichiarato e genera ovviamente effetti diversi.

Nel caso si debbano eliminare delle rimanenze iniziali, essendo quindi presunta la cessione di beni senza emissione di regolare fattura/ricevuta di prestazione, è dovuta sulla minore giacenza sia l’iva che l’imposta sostitutiva Ires/Irpef/Irap del 18%.

Nel caso invece si debba aumentare il magazzino al 01.01.2023 rispetto a quello dichiarato, si dovrà versare solo l’imposta sostitutiva Ires/Irpef/Irap del 18%.

Se un contribuente opterà per procedere all’adeguamento del magazzino, lo stesso deve essere fatto valere nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta in corso al 30/09/2023 (quindi per i soggetti con anno d’imposta coincidente con l’anno solare si deve indicare in dichiarazione dei redditi 2024 anno imposta 2023) e dovrà versare le relative imposte in due rate, ossia entro il versamento del saldo delle imposte relative al 2023 (data che dovrebbe essere fissata al 31/07/2024) ed entro il versamento del secondo acconto 2024 (30/11/2024).

Ovviamente le procedure sopra evidenziate riguardano gli effetti fiscali delle eventuali discordanze di rimanenze di magazzino, mentre va fatta una attenta valutazione a parte anche degli aspetti contabili e civili di una tale opzione, comportando necessariamente l’emersione di un errore di bilancio che andrà valutato e gestito caso per caso, con tutte le potenziali criticità che potrebbe comportare.

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