A decorrere dalle operazioni relative al 2017, il Decreto 193/2016 ha introdotto l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle liquidazioni iva.

Il nuovo adempimento trimestrale si applica sia ai contribuenti che liquidano l’iva mensilmente che a quelli che la liquidano trimestralmente.

Nulla varia relativamente ai termini di versamento dell’imposta sia per i contribuenti mensili che per i trimestrali.

La nuova comunicazione va trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, tranne che per il secondo trimestre per cui si applica la sospensione feriale e il termine scadrà il 16/09.

In estrema sintesi la scadenza delle presentazioni della nuova comunicazione trimestrale è così riassumibile:

  • I TRIMESTRE: Entro il 31/05
  • II TRIMESTRE: Entro il 16/09
  • III TRIMESTRE: Entro il 30/11
  • IV TRIMESTRE: Entro il 28/02 (dell’anno successivo)

Sono esonerati dal nuovo adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, quali:

  • Soggetti in regime forfettario
  • Soggetti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • Soggetti che nell’anno d’imposta abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 Dpr 633/72, a meno che siano state registrate anche operazioni intracomunitarie o siano state eseguite rettifiche di cui all’art. 19bis2
  • Produttori Agricoli esonerati dagli adempimenti
  • Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e che non esercitano altra attività rilevante ai fini Iva

L’Agenzia delle Entrate emanerà apposito provvedimento con il quale stabilirà il tracciato ed il contenuto specifico della nuova comunicazione.

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