L’art. 5 del decreto internazionalizzazione appena approvato modifica la normativa in vigore per poter dedurre costi derivanti da fatture provenienti da Paesi Black-List.

La nuova formulazione della norma prevede la possibilità di dedurre tali costi se gli stessi non superano il concetto del valore normale ai sensi dell’articolo 9 del Testo Unico, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

Se il costo di tali beni o servizi supera il valore normale, l’eccedenza si considera indeducibile, a meno di non poter dimostrare l’effettivo interesse economico, esimente già prevista nella precedente normativa e che rimane tutt’ora in vigore.

La novità normativa si applica già dall’esercizio d’imposta 2015.

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