L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, rimanendo immutate le date entro cui procedere al pagamento.

In sintesi l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va corrisposta all’erario con le seguenti modalità:

Il pagamento, a decorrere dall’imposta di bollo applicata alle fatture emesse dal 01.01.2021, deve essere effettuato alle seguenti scadenze:

  • Bollo su fatture primo trimestre: 31/05
  • Bollo su fatture secondo trimestre: 30/09
  • Bollo su fatture terzo trimestre: 30/11
  • Bollo su fatture quarto trimestre: 28/02 anno successivo (29/02 per gli anni bisestili)

Se l’importo del versamento del primo trimestre non supera i 5.000 Euro, è facoltà differire il versamento dello stesso al 30/09 ed in questo caso, se anche il versamento complessivo del primo e secondo trimestre non superasse ancora i 5.000 Euro complessivi, tutto il versamento potrà essere eseguito entro il 30/11 assieme al terzo trimestre. In ogni caso, anche se si utilizza il differimento di versamento per importi sino a 5.000 Euro, i codici tributo da utilizzare in f24 saranno sempre suddivisi per trimestre di competenza, ossia 2521, 2522, 2523, 2524 rispettivamente per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre. Al fine di evitare dimenticanze si consiglia di versare ad ogni scadenza per ogni trimestre l’imposta di bollo, senza usufruire della facoltà di versarlo successivamente se l’importo è inferiore ai 5.000 Euro per il primo e secondo trimestre.

In alternativa al versamento tramite f24, è possibile procedere direttamente all’adempimento dello stesso accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della sezione dedicata alla fatturazione elettronica nell’apposita funzione relativa al pagamento del bollo, sezione nella quale è anche possibile consultare trimestralmente quanto risulta dovuto dall’Agenzia delle entrate, suddiviso in un elenco sezione “A” dove confluiscono i bolli già segnalati in sede di fatturazione elettronica dal contribuente e nella sezione “B” dove invece l’Agenzia delle Entrate integra eventualmente le fatture emesse senza indicazione dell’imposta di bollo ma per le quali ritiene che andasse applicata.

Si ricorda che l’imposta di bollo va segnalata all’atto di emissione della fattura elettronica valorizzando con “SI” il campo “Bollo virtuale”. La valorizzazione obbligatoria di tale campo dovrebbe avvenire automaticamente da parte del software di fatturazione elettronica. E’ facoltà ma non obbligo dell’emittente anche l’addebito della stessa al cliente.

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