La Direttiva Comunitaria 2018/1910 apporta fondamentali novità in merito ai requisiti necessari affinchè una cessione di beni verso un cliente Comunitario possa essere Non Imponibile ai sensi dell’art. 41.

Va preliminarmente detto che permangono i requisiti fondamentali per qualificare come intracomunitaria una cessione di beni, ossia:

  • La cessione deve essere a titolo oneroso;
  • La merce deve essere invata da un Paese membro della Ue ed arrivare ad altro Paese Ue
  • Il cliente deve essere un’impresa

Oltre a queste caratteristiche già note, dal 01.01.2020, una cessione per definirsi intracomunitaria e quindi poter non applicare l’Iva deve avere anche i seguenti requisiti ESSENZIALI:

  • Il cliente deve essere iscritto al VIES (per fare questa verifica occorre accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it );
  • L’operazione deve essere inserita negli elenchi Intrastat delle cessioni intracomunitarie (pena l’assoggettamento ad Iva della cessione).

La novità rilevante già operativa dal 01.01.2020 riguarda la prova dell’avvenuta consegna della merce al cliente finale intracomunitario.

La norma definisce due tipi di prova ed in seguito espone i documenti che alternativamente possono essere acquisiti a seconda che il trasporto sia curato dal venditore o dall’acquirente:

Elementi di prova di cui alla lettera a):

  • documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
  • polizza di carico;
  • fattura di trasporto aereo;
  • fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b):

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Ciò premesso si distinguono due casi con relativi documenti di prova che è necessario acquisire:

TRASPORTO CURATO DAL VENDITORE O DA UN TERZO PER SUO CONTO:

Il venditore deve essere in possesso:

di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra,

oppure

di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

TRASPORTO CURATO DALL’ACQUIRENTE O DA UN TERZO PER SUO CONTO:

Il venditore deve essere in possesso di entrambi gli elementi di cui ai successivi punto 1 e 2:

1) di una dichiarazione fornita dal cliente ENTRO IL DECIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA CESSIONE con la quale accerta che la merce è giunta a destinazione e contenente i seguenti elementi:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

2)  di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra,

oppure

di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

Nel caso di cessione con trasporto curato dall’acquirente, appare evidente che sia di fatto quasi impossibile ottenere le prove richieste dalla normativa e pertanto si auspica che le autorità competenti diano ulteriori indicazioni operative.

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