L’Agenzia delle Entrate ha emesso una propria circolare (circolare 1/2018) con la quale ha chiarito la sua interpretazione della modifica normativa in merito alla tempistica della detrazione dell’Iva sulle fatture di acquisto con particolare riguardo a quelle datate nell’anno precedente.

Un passaggio decisivo e molto importante della circolare è contenuto a pagina 9 nella stessa in cui, in sintesi, si afferma che il diritto alla detrazione dell’Iva esposta sulle fatture d’acquisto sorge quando la fattura è stata ricevuta e non prima. La prova della data di ricezione di una fattura può essere data dalla pec con la quale è stata ricevuta o semplicemente da una corretta tenuta della contabilità in modo da consentire un puntuale controllo del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Nella pratica ne deriva che, al contrario di quanto affermato in vari articoli e pubblicazioni precedenti l’emanazione della citata circolare, se una fattura datata 31/12/2017 viene ricevuta nel 2018, solo in quest’ultimo anno può essere registrata e la detrazione dell’Iva avverrà come al solito nella liquidazione del periodo in cui è stata annotata.

Al contrario se una fattura datata 2017 è stata anche ricevuta nel 2017, la stessa potrà anche essere registrata entro aprile 2018 ma l’Iva relativa potrà essere scomputata solo nella dichiarazione Iva del 2017 mentre non potrà essere utilizzata in sede di liquidazione Iva del periodo del 2018 in cui è stata registrata. In questo caso è opportuno creare un registro Iva acquisti sezionale dedicato solo alle fatture ricevute nell’anno precedente e registrate entro il mese di aprile dell’anno successivo in modo che sia più agevole effettuare i calcoli per la dichiarazione Iva e permettere i controlli in caso di verifica fiscale.

Da tutte queste considerazioni emerge anche che non è corretto datare la registrazione di una fattura di acquisto prima della data di effettiva ricezione, cosa che nella prassi accadeva alle fatture datate 31/12, registrate ufficialmente in tale data ma ricevute nell’anno successivo. Proprio in considerazione che nella prassi si è sempre considerata la data di registrazione come una data “formale” e non “sostanziale” sino all’emanazione della citata circolare, nel documento l’Agenzia afferma che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti tenuti sino al 16/01/2018.

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