Di seguito sono riportate, in estrema sintesi, le principale novità introdotte dal decreto legge 87/2018 entrato in vigore in data 12 agosto 2018
  • il contratto a termine può proseguire oltre i 12 mesi solo in presenza di specifiche causali estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, entro il tetto massimo di 24 mesi. Le proroghe scendono da 5 a 4. Le nuove regole sono già in vigore per i contratti stipulati per la prima volta dal 14 luglio 2018, mentre per i contratti stipulati prima della data suddetta valgono le disposizioni precedenti fino al 31 ottobre 2018.
  • in caso di licenziamento illegittimo l’indennità per il lavoratore passa da 4 a 6 mensilità e quella massima da 24 a 36 mensilità.
  • introdotto per agli anni 2019 e 2020 un esonero contributivo per gli under 35, in misura pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore di lavoro nel limite massimo di € 3.000,00 annui. Deve trattarsi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
  • lavoro occasionale per il settore agricolo, per alberghi e strutture ricettive che occupano fino a 8 dipendenti.
Stampa Articolo