L’art. 54-bis, D.L. 24/04/2017 n. 50 ha istituito dal 24/06/2017 i cosiddetti “Nuovi Voucher”, ossia il nuovo contratto di prestazione occasionale,  rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti, pubbliche amministrazioni e imprese agricole (solo per alcuni soggetti) con alle proprie dipendenze massimo cinque dipendenti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti).

I “Nuovi Voucher” possono essere utilizzati anche dalle persone fisiche fuori dall’esercizio dell’attività d’impresa o professionale tramite il Libretto Famiglia, di cui questo articolo non tratta.

La norma esclude l’applicabilità di tale strumento per i lavoratori nei settori edili e affini, lapidei, miniere e cave, negli appalti d’opera e di servizi.

Non è possibile utilizzare i “Nuovi Voucher” per quei prestatori che nei sei mesi precedenti siano stati lavoratori subordinati o collaboratori coordinati e continuativi dell’impresa stessa.

Gli altri parametri da rispettare sono così sintetizzabili:

  • Ogni prestatore (lavoratore) non può ricevere più di 5.000 Euro annui netti da tutti i propri committenti;
  • Ogni committente (datore di lavoro) non può corrispondere più di 5.000 Euro annui netti alla generalità dei prestatori con voucher;
  • Ad ogni singolo prestatore non possono essere in ogni caso corrisposti più di 2.500 Euro annui netti dal singolo committente (datore di lavoro).
  • il prestatore deve rispettare un massimo di 280 ore all’anno
  • il compenso minimo deve corrispondere a 9 euro netti per un’ora lavorativa
  • il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro (pari a quattro ore di lavoro)

Nel caso di pensionati di vecchia o invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o università, disoccupati, percettori di prestazioni integrative di salario, reddito di inclusione o altre prestazioni a sostegno del reddito, il limite complessivo annuo per l’utilizzatore passa da 5.000 a 6.666 Euro.

Per poterne usufruire, l’utilizzatore e il prestatore devono registrarsi al sito Inps.

L’utilizzatore deve alimentare il deposito finanziario tramite:

  • F24 (sono necessari almeno sette giorni lavorativi perché le somme siano disponibili)
  • PagoPa (i tempi di attesa sono più ristretti in quanto le somme confluiscono in tempo reale o con uno scarto di alcuni giorni).

Avvenuta la contabilizzazione, 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore deve comunicare all’Inps tramite piattaforma informatica o contact center i dati del prestatore, l’oggetto e il luogo, il compenso pattuito, la data e l’ora di inizio e fine della prestazione.

Si ricorda inoltre che è possibile utilizzare i “vecchi” voucher ancora in possesso delle aziende entro il 31/12/2017 con la vecchia normativa. In alternativa è possibile richiedere il rimborso all’Inps dei “vecchi” voucher non utilizzati.

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