La Corte di Cassazione con sentenza n. 21621/2015 ha consolidato un principio già insito nella normativa dell’Imposta sul Valore Aggiunto affermando che sui canoni di locazione non percepiti per morosità del conduttore non è obbligatorio emettere fattura se dovuta (si tratta di canoni percepiti da imprese).

La sentenza si fonda sul presupposto che il Dpr 633/72 che disciplina l’Iva, impone di emettere fattura per prestazioni di servizi entro il pagamento degli stessi, per cui se i canoni non sono percepiti non scatta l’obbligo di emettere il documento fiscale.

Ovviamente tale affermazione ha valore solo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non ai fini delle imposte dirette (Ires/Irap/Irpef) in quanto per le stesse vale il principio di competenza e non di cassa.

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