La Legge di Stabilità ha esteso la normativa sulla responsabilità solidale, già prevista per i contratti di appalto, anche ai contratti di trasporto.

La norma prevede che il committente impresa risponda in solido con il prestatore (in questo caso con il trasportatore) per il mancato versamento di retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi entro un anno dall’esecuzione del servizio stesso.

Diventa quindi necessario per il committente  acquisire il DURC del trasportatore preliminarmente all’esecuzione del servizio dal quale risulti la regolarità contributiva e assicurativa. Se il contratto di trasporto non è stipulato in forma scritta, il committente si assume anche gli oneri relativi agli altri inadempimenti degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada.

La norma vale anche tra vettore ed eventuale sub-vettore e vieta espressamente al sub-vettore di incaricare a sua volta un altro trasportatore per eseguire il servizio, pena la nullità del contratto.

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