Con Legge 13/05/2011 n. 70 è stato introdotto un sistema alternativo alle schede carburanti per poter documentare contabilmente i rifornimenti presso i distributori stradali.

Con circolare 09/11/2012 n. 42 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della norma.

L’esonero riguarda solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante ESCLUSIVAMENTE mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate (compresi i bancomat).

Una volta scelto il sistema “alternativo”, il rifornimento di TUTTI i veicoli aziendali deve avvenire con pagamento tramite le modalità appena citate.

Le carte di credito, di debito e prepagate devono essere emesse esclusivamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato Italiano ovvero dotati di una stabile organizzazione in esso.

Il mezzo di pagamento deve essere intestato al titolare dell’impresa (società o ditta individuale) e dall’estratto conto dovranno necessariamente risultare almeno la data ed il soggetto presso il quale il rifornimento è effettuato, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo.

Rispettando tutti i requisiti sopra descritti, sarà possibile registrare i rifornimenti senza dover compilare la scheda carburante, potendo dedurre il costo e detrarre la relativa Iva con le consuete modalità e nel rispetto degli ordinari limiti previsti dalla Legge.

Per un approfondimento si rimanda alla citata circolare 42/2012 dell’Agenzia delle Entrate.

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