Durante l’anno vige la regola per cui è possibile detrarre l’iva sulle fatture di acquisto nel mese a cui si riferiscono (data fattura) se le stesse sono ricevute entro il 15 del mese successivo. Per identificare il giorno di ricezione delle fatture elettroniche si deve ovviamente fare rifermento a quanto risulta dal sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio una fattura datata 31.08.2023, inviata dal fornitore al sistema di interscambio il 02.09.2023 e recapitata al destinatario il 05.09.2023, essendo stata ricevuta entro il 15 del  mese successivo a quello di riferimento, può essere già detratta nel mese di agosto 2023.

Dal tenore letterale della norma, tale regola non vale per le fatture “a cavallo” tra due esercizi per le quali, ai fini della corretta individuazione del momento dal quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’iva, si deve invece fare riferimento alla data di ricezione. In pratica una fattura di acquisto riportante la data del 31.12.2023 ma ricevuta dal sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 01.01.2024, andrà registrata dal soggetto che la riceve (quindi detratta ai fini iva) dal mese di gennaio 2024, mentre il soggetto che la emette dovrà già liquidare detta iva nel mese di competenza di dicembre 2023.

Si ricorda infine anche la regola residuale che dà la possibilità di detrarre l’iva delle fatture ricevute in un anno anche nell’anno successivo alla ricezione registrandole entro il 30.04, pena l’indetraibilità definitiva dell’iva. In questo caso è necessario registrare dette fatture su apposito sezionale acquisti senza farle confluire nell’iva a credito del mese di registrazione ma recuperando l’iva direttamente nella dichiarazioni iva.

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