La Legge di Bilancio 2023, in vigore dal 01.01.2023, ha reintrodotto delle limitazioni alla deduzione dei costi provenienti da paesi black list.

In particolare la norma prevede che i costi e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con fornitori domiciliati in  paesi black list siano deducibili nel limite del loro valore normale (articolo 9 TUIR).

Il vincolo può essere disapplicato solo fornendo la prova che le operazioni, oltre ad avere avuto concreta esecuzione, rispondono ad un effettivo interesse economico.

Sarà anche necessario evidenziare in dichiarazione dei redditi in apposito campo l’importo dei costi dedotti in applicazione di detta normativa, pena una sanzione pari al 10% delle spese dedotte con un minimo di 500 Euro ed un massimo di 50.000 Euro.

Ad oggi tra i paesi black list figurano:

Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Isole Vergini Americane, Vanuatu, Russia, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica, Isole Marshall.

Stampa Articolo