Il DL 69/2013 ha modificato la normativa relativa alla responsabilità per gli omessi versamenti di Iva e Ritenute dipendenti relativamente ai contratti di appalto e subappalto, limitando il suo campo d’azione solo alle ritenute dei dipendenti.

RAPPORTI TRA COMMITTENTE PRINCIPALE ED APPALTATORE:

Il committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo all’appaltatore, deve verificare che le ritenute fiscali sui dipendenti relative a tali prestazioni siano state regolarmente versate sia da quest’ultimo che da eventuali subappaltatori (ovviamente se il termine di pagamento del modello f24 sia già scaduto). Per adempiere a tale obbligo il committente può in alternativa:

–          acquisire dal subappaltatore copia dei versamenti effettuati

–          farsi asseverare gli avvenuti pagamenti da un Caf o professionista abilitato

–          farsi rilasciare dal subappaltatore una apposita autocertificazione (cliccare qui per visualizzare una bozza dell’autocertificazione)

L’inosservanza di tale norma comporta a carico del committente una sanzione da 5.000 a 200.000 Euro.

La circolare 2/e del 2013 ha stabilito che tale sanzione non si applica se, in sede di controllo, si rileva che l’appaltatore e l’eventuale subappaltatore hanno comunque regolarmente corrisposto le ritenute all’erario.

RAPPORTI TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE:

L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’omesso versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente a carico di quest’ultimo in relazione al contratto di subappalto e nel limite dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

Per evitare questa responsabilità l’appaltatore può in alternativa:

–          acquisire dal subappaltatore copia dei versamenti effettuati

–          farsi asseverare gli avvenuti pagamenti da un Caf o professionista abilitato

–          farsi rilasciare dal subappaltatore una apposita autocertificazione (cliccare qui per visualizzare una bozza dell’autocertificazione)

Si ricorda che, oltre alla norma appena esaminata, è tuttora in vigore il Dlgs 276/2003 che prevede, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, la responsabilità solidale del committente (se opera in regime d’impresa) per il mancato versamento delle retribuzioni (compreso il tfr), dei contributi previdenziale e assicurativi da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

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