Dal 01.01.2024 anche i soggetti in regime forfettario ed in regime “dei minimi” dovranno emettere le fatture in formato elettronico con invio allo Sdi (Agenzia delle Entrate) come tutti gli altri contribuenti. Nessuna esenzione è più prevista per tali soggetti.

Si consiglia pertanto di adottare per tempo il sistema di emissione di fatturazione elettronica in quanto le fatture emesse dal 01.01.2024 da tali soggetti non in formato elettronico non avranno alcun valore legale e fiscale.

Sono disponibili sul mercato varie piattaforme digitali per l’emissione delle fatture elettroniche.

La fattura deve essere emessa utilizzando il codice “RF19” per l’indicazione del regime fiscale, mentre il codice da utilizzare in luogo dell’Iva è “N2.2” (altri casi delle operazioni non soggette).

Il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura) o TD06 (parcella). Qualora l’operazione superi i 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo che deve essere assolta telematicamente. A tal fine, è necessario inserire l’ammontare dell’imposta (pari a 2 euro) nel file inviato al sistema di interscambio e provvedere al versamento mediante la funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’agenzia delle Entrate.

Il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio); tuttavia, se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento e per eventuali suggerimenti operativi.

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