Il D.Lgs 147/2015 ha modificato la disciplina delle perdite su crediti da imputare in bilancio.

Ad oggi la disciplina fiscale delle perdite su crediti, anche in vista della chiusura dei bilanci al 31/12/2015, può essere così sintetizzata (il presente quadro fornisce solo una visione generale della normativa che andrà approfondita con il professionista che segue l’azienda):

  • Vige il principio generale che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito quando risultano da elementi certi e precisi;
  • La norma esplicita alcune casistiche per cui gli elementi certi e precisi per dedurre una perdita su crediti si considerano soddisfatti:
    • Debitore assoggettato a procedure concorsuali anche estere, accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o piani attestati secondo le seguenti tempistiche:
      • Fallimento: data della sentenza dichiarativa;
      • Liquidazione coatta amministrativa: data del provvedimento che la ordina;
      • Concordato Preventivo: data del decreto di ammissione;
      • Amministrazione straordinaria grandi imprese: data del decreto che la dispone;
      • Accordi di ristrutturazione dei debiti omologati: data del decreto di omologazione;
      • Piani attestati di risanamento: data di iscrizione nel Registro delle Imprese;
      • Procedure estere: data di ammissione alla procedura.
    • Crediti commerciali di modesta entità decorso oltre un semestre dalla scadenza concordata di pagamento. Per crediti di modesta entità si intendono quelli che non eccedono Euro 5.000,00 se l’impresa che li porta in deduzione ha conseguito un volume d’affari non inferiore a Euro 100.000.000, per le altre imprese il credito si definisce di modesta entità se non supera Euro 2.500,00.
    • Avvenuta cancellazione del credito secondo corretti principi contabili;
    • Prescrizione civilistica del credito.
  • A differenza del passato, la normativa fiscale consente di dedurre la perdita dal momento che si concretizza secondo le tempistiche sopra citate, quindi anche negli esercizi successivi ma sempre nel rispetto di un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai principi contabili. Dal tenore della norma vi è quindi una evidente apertura alla deduzione delle perdite anche oltre l’esercizio in cui si manifestano fiscalmente ma vanno comunque rispettati i dettami generali dei principi contabili, per cui non vi è una piena libertà dell’impresa nel decidere di posticipare arbitrariamente l’imputazione della perdita in bilancio.

Pertanto, al fine di una corretta redazione del bilancio d’esercizio e del rispetto della normativa fiscale di riferimento, è indispensabile in sede di redazione dello stesso porre particolare attenzione ai crediti non esigibili in esso contenuti e valutare se siano da porre a perdita.

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