La Legge di conversione al DL 91/2014 ha confermato la parziale abolizione dell’obbligo di Collegio Sindacale nelle srl modificando l’art. 2477 del Codice Civile.

In particolare la nuova formulazione dell’art. 2477 cc non prevede più l’obbligo di nomina del Collegio Sindacale al superamento di un determinato limite di Capitale Sociale per cui tale organo rimane obbligatorio solo se per due esercizi consecutivi la srl supera due delle seguenti soglie:

– 4.400.000 Euro di attivo dello Stato Patrimoniale;

– 8.800.000 Euro di ricavi;

– 50 dipendenti.

La legge di conversione ha anche chiarito che la modifica dell’art. 2477  cc per le srl che non superano i predetti limiti costituisce causa di revoca del Collegio Sindacale stesso attraverso la procedura di cui all’art. 2400 cc con convocazione di apposita assemblea dei soci  e decreto del tribunale che la accerti. In alternativa alla procedura di cui all’art. 2400 cc è possibile che siano i componenti del Collegio Sindacale stessi a dare le dimissioni.

Si evidenzia che la norma riguarda solo le srl e non le Spa.

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