La Corte di Cassazione con propria sentenza n. 20033 depositata il 11/08/2017 ha ulteriormente confermato che i compensi corrisposti agli amministratori e dipendenti sono deducibili nell’esercizio in cui vengono corrisposti secondo il principio di “cassa allargato”.

Il principio di “cassa allargato” prevede che i compensi si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche se sono corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo. E’ il caso tipico dei compensi/stipendi che sono relativi al mese di dicembre e che, per essere deducibili nell’esercizio di competenza, devono essere pagati entro il 12 gennaio.

La data di pagamento ai fini fiscali è così fissata:

  • Pagamenti in contanti (sconsigliati perchè non forniscono una prova forte di pagamento):  momento di consegna dei contati corredato da ricevuta controfirmata del percepiente;
  • Pagamento con assegno bancario: data indicata sull’assegno;
  • Bonifico bancario: data di accredito in capo al beneficiario.

In particolare, vista l’importanza ai fini della deducibilità fiscale che i compensi amministratori e dipendenti siano corrisposti entro l’anno con il principio di “cassa allargato”, è indispensabile alla fine dell’esercizio verificare che l’incasso risulti dalla documentazione contabile in modo inequivocabile.

Si ricorda inoltre che è fondamentale, sia ai fini fiscali ma anche societari, che tutti i compensi amministratori siano preventivamente deliberati dagli organi sociali competenti e che le relative delibere siano trascritte sugli appositi libri sociali e sottoscritte da Segretario e Presidente.

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