Si ricorda che per le persone fisiche vige l’obbligo di indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi l’importo delle attività e degli investimenti detenuti all’estero.

Se tali attività sono produttive di redditi all’estero, si deve anche verificare se in Italia debbano essere pagate le relative imposte, avendo riguardo alle convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti con i singoli stati esteri.

Oltre a ciò, potrebbero essere dovute Ivie e Ivafe sugli importi detenuti in paesi stranieri.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vanno dichiarati i conti correnti, gli immobili, le partecipazioni societarie, gli investimenti finanziari, la detenzione di criptovalute, ecc.

La mancata indicazione comporta sanzioni anche molto elevate e, nel caso si tratti di  paesi “black list”, vi è anche la presunzione di reddito non dichiarato per le giacenze non giustificabili.

Negli ultimi anni l’Italia ha stabilito convenzioni con numerosi stati stranieri per lo scambio reciproco di informazioni e sempre più spesso tali accordi sono stati attuati con scambi informatici che, se non trovano riscontro nelle relative dichiarazioni dei redditi presentate, danno luogo a segnalazioni di anomalie con relativi accertamenti fiscali.

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