Il 30/04/2019 scade il termine per l’invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) relative al periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019.

Sono soggetti a tale comunicazione le imprese che hanno registrato fatture di vendita o di acquisto nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia.

La norma prevede che l’invio telematico di tale comunicazione debba avvenire su base mensile (con apposito provvedimento dovrebbe divenire trimestrale) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. A tale proposito, il Provv. 30.4.2018 ha precisato che per data di ricezione si intende la data di registrazione. Pertanto, le fatture ricevute dovranno essere comunicate entro il mese successivo a quello di contabilizzazione nei registri Iva.

Con il D.P.C.M. 27.2.2019 (in G.U. 5.3.2019, n. 54), la comunicazione dei dati relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019 può essere trasmessa entro il 30.4.2019, unitamente ai dati del mese di marzo.

Devono essere indicati i seguenti dati: i dati identificativi del cedente/prestatore; i dati identificativi del cessionario/committente; la data del documento comprovante l’operazione; la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); il numero del documento; la base imponibile; l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

La comunicazione dovrà essere trasmessa in formato Xml tramite i propri software e i propri canali di trasmissione o  sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. PER LE AZIENDE DOTATE DI PROPRIO SOFTWARE GESTIONALE SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I PROPRI REFERENTI INFORMATICI PER AVERE INDICAZIONI PRATICHE PER L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE.

Non vanno indicate nell’esterometro le fatture emesse nei confronti di controparti estere che siano state FACOLTATIVAMENTE inviate anche in formato elettronico allo Sdi (Sistema di Interscambio), nonchè le fatture per le quali sia stata emesso il relativo documento doganale (es. esportazioni e importazioni di beni extra Ue).

Si precisa che la trasmissione degli Elenchi Intrastat non sostituisce l’obbligo di invio dell’esterometro.

Stampa Articolo