Al fine di adottare le adeguate politiche ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha istituito il RENTRI per poter acquisire e monitorare i dati ambientali.
Nella sostanza, il RENTRI ha introdotto un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal DLgs. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
FIR CARTACEO FINO AL 15.9.2026
In materia di tracciabilità dei rifiuti, il decreto “Mille-proroghe” ha differito al 15.9.2026 il termine entro il quale il formulario di identificazione dei rifiuti può essere emesso in formato cartaceo.
Il differimento riguardava i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) dal 15.12.2025.
Pertanto, fino al 15.9.2026:
• il FIR poteva essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale;
• non si rendonevano applicabili le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti.
A decorrere dal 16.09.2026 tutti i soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI devono trasmettere il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (FIR digitale o xFIR).
Il FIR digitale è vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da un’apposita applicazione del RENTRI (“RENTRI FIR Digitale”).
Detta applicazione è stata oggetto di aggiornamenti da parte del RENTRI che, a decorrere dal 5.8.2026, è supportata esclusivamente sui dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android ver-sione 10 o successiva e iOS versione 16 o successiva.
MANCATA O INCOMPLETA TRASMISSIONE AL RENTRI DEI DATI CONTENUTI NEI FIR – SANZIONI APPLICABILI
A decorrere dal 16.9.2026, si rendono applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR.
In particolare:
• salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi;
• per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità prescritte, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi.
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il proprio consulente ambientale e il sito istituzionale https://www.rentri.gov.it/it .

