L’art. 12 del DLgs. 148/2026 estende i termini per l’annotazione delle fatture di acquisto (e di importazione) e i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

1) ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA DETRAZIONE E PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE
La norma interviene consentendo di detrarre l’imposta al più tardi con la dichiarazione relativa “al secondo anno successivo” a quello in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso. La stessa norma prevede anche che la registrazione delle fatture e delle bollette doganali debba essere effettuata  entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa “al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura”.

2) RETROATTIVITÀ DELLA DETRAZIONE PER LE FATTURE “A CAVALLO D’ANNO”
Grazie all’eliminazione, sempre nell’art. 25 del DPR 633/72, delle parole “e con riferimento al medesimo anno”, dovrebbe essere consentita la retroattività della detrazione dell’IVA per le c.d. fatture “a cavallo d’anno”, quanto meno nell’ambito della dichiarazione annuale riferita all’anno di esigibilità dell’imposta.

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