La nuova formulazione dell’art. 7 Dlgs 471/1997 prevede che le cessioni di beni nella Ue (Art. 41) ex works, ossia con trasporto a cura del cliente, debbano pervenire al destinatario nell’altro paese Ue entro 90 giorni dalla spedizione.
Se entro tale termine non risulta consegnato il bene, il cedente ha tempo 30 giorni per regolarizzare la fattura intracomunitaria emettendo una nota di variazione con addebito di Iva, pena l’applicazione della sanzione del 50% del tributo evaso (oltre al pagamento dell’Iva).
L’Agenzia delle Entrate con risposta 236 del 29.11.2024 ha sostanzialmente precisato che la nuova norma si applica per le cessioni effettuate (quindi messa a disposizione) dal 01.09.2024.
La prima data da cui partono i 90 giorni risulta essere quella indicata nel documento di trasporto e altri documenti relativi alla spedizione.
Si riconferma ancora una volta che risulta indispensabile ricevere sempre dal cliente finale il documento che attesta la ricezione della merce provvisto di data indicante la ricezione (e conservare ovviamente i documenti di trasporto come ddt e Cmr firmato per ricezione).