Dal 2017 la Legge di Bilancio prevede una novità estremamente importante per la determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata: il regime per cassa.

In sintesi le imprese in contabilità semplificata imputeranno i ricavi e dedurranno i costi sulla base non più della competenza economica, bensì della data di effettivo incasso (ricavi) o pagamento (costi).

L’ingresso nel nuovo regime è automatico. Per non applicare le nuove regole le imprese che sino al 2016 erano in contabilità semplificata, potranno optare per la tenuta della contabilità ordinaria il cui reddito continuerà ad essere determinato per competenza.

Ai ricavi incassati effettivamente, nel nuovo regime per cassa si sommeranno i proventi derivanti da autoconsumo, quelli degli immobili non strumentali, i dividendi percepiti, le plus-minus valenze da cessione cespiti e le sopravvenienze attive e passive. Continueranno ad essere deducibili gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza per i dipendenti, le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti e le deduzioni forfettarie previste per particolari categorie di attività quali i benzinai e gli agenti di commercio.

Non saranno più rilevanti le rimanenze. Al fine di gestire quelle appostate per competenza al 31/12/2016, viene previsto che per il solo esercizio 2017 avranno rilevanza le rimanenze iniziali al 01/01/2017 come riduzione di reddito.

Si ricorda che il regime di contabilità semplificato si applica alle imprese che hanno ricavi non superiori a 400.000 Euro per quelle che svolgono prestazioni di servizi e 700.000 Euro per le altre attività.

Il nuovo regime per cassa introduce pesanti nuovi adempimenti contabili, in quanto per ogni incasso e ogni pagamento dovranno essere registrati:

  • Importo incassato;
  • Generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
  • Estremi della fattura o del documento a cui si riferisce il pagamento/incasso.

La norma stabilisce che i soggetti tenuti alla contabilità Iva possono adempiere all’obbligo di riportare incassi e pagamenti annotando l’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti a fine anno e riportandoli all’anno di effettivo movimento finanziario. In sostanza si adempierebbe all’obbligo di annotare gli incassi e pagamenti effettuati riportando solo quelli non verificatisi.

In alternativa alle procedure di annotazione sopra riportate, la norma consente di optare, con vincolo almeno triennale, per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni effettuate ai fini Iva, ossia assumere in luogo della data di incasso/pagamento, quella di registrazione. Questa soluzione potrebbe essere quella più vantaggiosa onde evitare l’aumento degli adempimenti amministrativi conseguente il nuovo regime.

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