Si ricorda che l’Amministrazione Finanziaria negli ultimi anni è più volte intervenuta sulle prove da fornire in merito all’effettivo inoltro a destino delle merci oggetto di cessioni intracomunitarie ai sensi dell’Art. 41 Dl 331/93.

Secondo la Risoluzione Ministeriale 345/E del 28/11/2007, per fornire tale prova è necessario ottenere copia del CMR sottoscritto dal trasportatore, per presa in carico della merce, e dal destinatario, per ricevuta della stessa a destino.

Con successiva RM 447/2008, l’Agenzia ha affermato che il CMR firmato è uno dei documenti di prova che si possono fornire perchè, se il cedente non ha provveduto direttamente al trasporto della merce e non è in grado di esibire il CMR stesso, la prova potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate effettivamente all’altro Stato membro.

In seguito la Risoluzione Ministeriale 19/e del 25/03/2013 ha affermato che costituisce prova dell’inoltro dei beni anche il cosiddetto CMR elettronico o le stesse informazioni tratte dal sistema informatico del vettore (DHL, TNT, ecc.).

La mancanza della documentazione citata in sede di controllo fa venir meno la non imponibilità IVA dell’operazione, con addebito da parte dell’amministrazione finanziaria dell’IVA non indicata in fattura, della sanzione pari al 100% dell’imposta e degli interessi relativi.

Stampa Articolo