La documentazione relativa agli acquisti e agli ammortamenti dei beni strumentali deve essere conservata almeno per i dieci anni previsti dalla normativa in merito alla conservazione della documentazione contabile, pena il recupero degli ammortamenti dedotti ed in corso di deduzione.

La sentenza della Cassazione n. 9834/2016 ha anche precisato che un termine superiore non può essere richiesto al contribuente. La documentazione deve essere conservata anche oltre i dieci anni solo se prima dello spirare di detto termine sia iniziato un accertamento.

Ad ogni modo si ritiene indispensabile conservare sempre copia delle fatture di acquisto dei cespiti ammortizzabili anche oltre detti termini e sinché gli stessi sono ancora nella sfera aziendale.

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